Regolamento per l’acquisizione in economia di servizi e forniture

VISTI il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice degli appalti”; il D.I. 44, 1° febbraio 2001 “Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”; la Nota MIUR n.10565 del 4 luglio 2012, che fornisce “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l’acquisizione in economia di lavori e servizi”; la L. 136, art. 3 del 13 agosto 2013 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; il D.I 44/2001 e il D.Lgs 163/2006 “importi per servizi, forniture e lavori”; e loro successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, redigano un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi del cit. art.125 del D.Lgs 163/2006

PREMESSO CHE a) Il Gestore esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; b) il Gestore può derogare in ogni caso dal ricorso alle convenzioni CON.S.I.P. c) Il Gestore è normalmente individuato quale Responsabile del Procedimento per ogni acquisizione in economia. d) L’autorizzazione di ciascuna spesa è normalmente adottata dal Gestore, cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento.

Tutto ciò premesso, Il Gestore adotta il seguente Regolamento

per lo svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture che viene inserito nel Regolamento d’Istituto e ne costituisce parte integrante, abrogando le precedenti norme regolamentari del medesimo contenuto.

Art. 1 – Presupposti quantitativi e qualitativi per le acquisizioni in economia – Responsabile Unico del Provvedimento

  1. L’Istituto, in funzione delle fasce di importi specificati negli articoli seguenti, procede per via diretta ovvero mediante procedura ordinaria di contrattazione ovvero mediante la procedura di cottimo fiduciario all’acquisizione di lavori, beni o servizi.
  2. Viene definita “soglia” l’importo di € 5.000,00 (limite fissato dal Gestore) entro il quale si procede mediante affidamento in via diretta tramite trattativa con un unico operatore per acquisto di servizi e beni.
  3. Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia superiore alla “soglia”, ma inferiore a €40.000,00 l’Istituto applica la procedura comparativa di 3 operatori economici.
  4. L’Istituto procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra €40.000,00 e €130.000,00, ovvero per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra €40.000,00 e €200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici iscritti all’Albo dei Firnitori.
  5. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 5 o 3 operatori economici è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, come indicato dai commi 8 e 11 del cit.art.125 del Codice degli appalti.
  6. L’Istituto procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente Regolamento, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
  7. E’ vietato l’artificioso frazionamento di lavori, servizi e forniture allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
  8. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
  9. La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, che prevede, di regola, che tale funzione sia attribuita al Gestore.

Art. 2 – Procedimento di scelta del contraente

  1. Il Gestore, con riferimento a lavori, beni o servizi acquisibili, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
  2. Il Gestore procede all’indagine di mercato per l’individuazione di 3 ovvero 5 operatori economici in funzione delle fasce di importi come stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell’art 2. per le vie brevi, senza specifica determina e provvede ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi: a) i codici CIG ed eventualmente CUP del beneficiario (in caso di PON); b) oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; c) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; d) il termine di presentazione dell’offerta; e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; f) indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; g) il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.82 e 83 del “Codice degli appalti”); h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente Regolamento; j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; l) l’indicazione dei termini di pagamento; m) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
  3. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 del “Codice degli appalti” e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente.
  4. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute.
  5. In ambedue i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso l’uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, l’individuazione dell’aggiudicatario.

Art. 3 – Procedimento di aggiudicazione del contratto

  1. Conclusa la procedura di scelta, il Gestore comunica l’aggiudicazione alla prima e seconda classificata in graduatoria, disponendo per entrambe la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il DSGA procede alla verifica dei suddetti requisiti.
  2. L’Istituto, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti (art.11, comma 6, in caso di non obbligo di pubblicazione del bando di gara) e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
  3. L’atto di affidamento del servizio/fornitura sarà sempre in forma scritta e dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalle norme.

Art. 4 – Obblighi di pubblicità

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, ai sensi degli artt.173 e 331 del DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione”, l’Istituto provvederà alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di post-informazione a seguito dell’aggiudicazione.

 Art. 5 – Norma di salvaguardia

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice degli appalti e alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

SCHEMA DI RIFERIMENTO

N. Valore stimato, iva esclusa Procedura di affidamento Norma
1 Inferiore a € 5.000 Diretta, senza necessità di più preventivi Art. 34, 44/2001
2 Eccedente € 5.000,ma inferiore a € 40.000 Contrattazione ordinaria, con chiamatadiretta di almeno 3 operatori economici Art.34 D.I. 44/2001 
3 Eccedente i € 40.000 , fino € 130.000 Consultazione di almeno 5 operatori economici Art.125 d.lgs 163/2006
4 Eccedente € 130.000 Integrale applicazione del Codice Appalti oltre la soglia comunitaria D.lgs 163/2006

Firenze, 30 settembre 2019